CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
ART.1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI
MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di
mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo
aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto
riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver
luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della
preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su
richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni
complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà
accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano
state approvate da tutte le parti interessate.
Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero
e dignitoso.
ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare
l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve
informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
-qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
-qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione
all’esito della mediazione;
-il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità
diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo
di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e
con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che
persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,
cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le
parti nel procedimento di mediazione.
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Iscritta al n. 188 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione obbligatoria D.lgs. 180/2010
Iscritta al n. 304 dell’Elenco degli Organismi abilitati alla Formazione dei Mediatori
ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA
CONTROVERSIA
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Iscritta al n. 188 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione obbligatoria D.lgs. 180/2010
Iscritta al n. 304 dell’Elenco degli Organismi abilitati alla Formazione dei Mediatori
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le
caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti
nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione
le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni
dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di
riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di
mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il
procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi
possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e
particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della
controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la
mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o
altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel
procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel
caso in cui:
- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto
riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale
valutazione; o - il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una
risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo
raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne
comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi
momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza,
informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e
delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
ART. 4 RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla
mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è
svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine
pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà
essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla
legge.