APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi
(Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011) - Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di
mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali
possono essere soggette ad altro regolamento. - In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in
corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di
sospensione o cancellazione.
4.La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In
caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza
fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. - l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento
necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può
farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla
controparte.
ARTICOLO 1
AVVIO DELLA MEDIAZIONE
- La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di
avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede
principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero
delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della
circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge
davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del
deposito dell’istanza”.
La domanda potrà essere depositata anche in via telematica a mezzo pec all’indirizzo
di posta elettronica certificata dichiarata dall’Organismo ma l’istanza, in tal caso,
dovrà essere munita della firma digitale della parte ovvero dell’avvocato che l’assiste,
solo se indicato nell’istanza stessa.
2
- La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul
sito www.mediazioniapec.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria
dell’organismo.
La domanda deve contenere :
a) il nome dell’Organismo di mediazione;
b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti
muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute
comunicazioni;
c) L’oggetto della lite;
d) Le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di
procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una
notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di
riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se
all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. - La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza.
In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla
scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. - Una volta ricevuta l’istanza, il responsabile dell’organismo designa il
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito
della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione .
L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo
idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità
telematiche come descritto sul sito www.mediazioniapec.it dove può essere scaricata
tutta la modulistica.
ARTICOLO 2
LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE
- La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero
della Giustizia. Ferma restando la competenza territoriale della controversia,
incardinata con il deposito dell’istanza, con il consenso di tutte le parti e
dell’organismo, l’incontro di mediazione può essere stabilito in altro luogo
ritenuto idoneo, anche nel caso di incontri successivi al primo, soprattutto se
occasionato da necessità delle parti. - Su espressa richiesta congiunta delle parti (ovvero su richiesta di una parte e di
accettazione della parte non richiedente ) la mediazione può svolgersi, con il
consenso del Responsabile (ove la comunicazione del primo incontro venga
perfezionata dall’Organismo) e/o del mediatore e/o dei mediatori nominati (ove
la comunicazione del primo incontro venga perfezionato dal mediatore ovvero dai
mediatori nominati) secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell’organismo, a sensi dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e dal
relativo specifico allegato II.
3
Il consenso da parte del Responsabile, ovvero del mediatore o dei mediatori
nominati, si intende concesso con la comunicazione da parte della Segreteria o del
Responsabile o del mediatore nominato (o dei mediatori nominati) alle parti in
mediazione delle credenziali di accesso all’apposita area virtuale riservata.
- l’organismo si avvale, ai sensi dell’art.7 del d.i. 180/2010, delle strutture, del
personale e dei mediatori dell’organismo, con il quale ha raggiunto l’accordo - il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
- in caso di formulazione della proposta di cui all’art.11 del decreto legislativo, la
stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad
allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono
offrire al mediatore proponente - l’organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazione degli
incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare
separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie
giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non
giuridiche.
ARTICOLO 3
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o
comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il
mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011. - Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate
e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni. - Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i
mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere
la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di
altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse
durante gli incontri di mediazione. - L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito
di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso,
è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.. - L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza
degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni
altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o
formato durante il procedimento.
ARTICOLO 4
NOMINA DEL MEDIATORE
4
- Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti
con provvedimento del Responsabile del Registro.
L’Organismo può nominare anche due mediatori per singolo affare di mediazione che
congiuntamente e/o disgiuntamente possono tenere la procedura di mediazione loro
affidata, di modo che la procedura stessa non si interrompa o venga differita nel caso
di impossibilità o di mancata presenza di uno dei due mediatori nominati ad una delle
sedute.
Il verbale potrà pertanto essere firmato anche solo da uno dei mediatori nominati e
presenti alle sedute intermedie od a quella conclusiva del procedimento.
Della nomina congiunta e disgiunta dovrà darsi conoscenza alle parti nella
comunicazione del primo incontro informativo e di programmazione.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mediazioniapec.it;
I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una
specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti
presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DI 180/2010 modificato con DI
145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di
tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui
all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei
mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli
stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza,
imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti
nella propria lista. - Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto
nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di
procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari
di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale
del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di
massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di
specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-
scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del
grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto
del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione,
dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di
mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in
primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad
identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare
maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo
la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale
5
gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti
nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile
dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano
della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà
procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la
selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione.
L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in
considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze
professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del
mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del
mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro
cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i
criteri sopra indicati.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella
lista dell’organismo.
ARTICOLO 5
INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito
riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. - In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio
dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. - A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto
sopravvenuto che ne possa limitare l’ imparzialità o l’indipendenza, e comunque in
ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e
provvederà alla sua sostituzione. - Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto
all’intero procedimento di mediazione
ARTICOLO 6
SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE)
E POTERI DEL MEDIATORE
ai sensi dell’’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.
- Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di
programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e
le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad
esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. - Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un
accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17
del DLgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo
incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione” , salvo le spese
in favore dell’organismo di mediazione( spese di avvio e spese vive documentate ),
6
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un
verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti
di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria ( come definita
dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
ARTICOLO 7
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL
MEDIATORE
- Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene
più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle
parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il
potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere
incontri congiunti e separati con le parti.
2.Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore
svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte
chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di
conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione
della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi
dell’art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010. - Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro
depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati
nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in
apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni
dalla conclusione della procedura. - Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente
pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. - Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di
mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. - Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha
condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli
effetti previsti dalla legge.
ARTICOLO 8
PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
- Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione
personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di
7
mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la
controversia.
- Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La
partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed
eccezionali motivi. - PRESENZA DELL’AVVOCATO
a) Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e
comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato
al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza
di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013,
nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare
la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di
mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati
solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per
assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine
di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e
all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
ARTICOLO 9
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
- Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene
sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà
inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. - Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo
che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo
per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati
attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e
del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. - Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la
scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al
responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della
Giustizia.
ARTICOLO 10
MANCATO ACCORDO
8
- Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale
con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. - Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di
mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale,
dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il
verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
ARTICOLO 11
INDENNITA’
- Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come
modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta
dall’organismo. - Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora
l’organismo, con il consenso della parte o delle parti , si avvalga di esperti iscritti
negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato
secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e
il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. - le spese di mediazione (vera e propria ovvero successiva alla dichiarazione
positiva di voler proseguire nella mediazione) sono corrisposte per intero prima
dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione. E comunque se non
corrisposte in misura non inferiore alla metà la procedura non prosegue. - In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato
D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le
indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di
accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.
ARTICOLO 12
RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
1) E’ di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali
esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente
segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da
ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; - le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di
mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con
particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti
intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è
prevista come condizione di procedibilità; - l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti:
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
9
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande
relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita
all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della
procedura.
2) Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e
una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal
pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione ( spese di avvio e
spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a
depositare, presso l’organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo
mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo
richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di
quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate
di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui
all’autocertificazione).
ARTICOLO 13
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’
(di cui all’art 16del DM 180/2010 come modificato dal DM 139/2014
1)L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
2)Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna
parte , per lo svolgimento del primo incontro , un importo di euro 40,00 per le liti di
valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle
spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della
domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua
adesione al procedimento. l’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella
tabella A allegata al presente decreto. - L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento,
come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo
della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo;
10
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo,
deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti,
salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun
altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto
dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per
tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente
comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione,
partecipa al procedimento .
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente
applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. - Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile. - Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al
limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del
procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è
dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. - Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di
mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura
dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero
prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo,
l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. - Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse
rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del
procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più
mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. - Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha
aderito al procedimento. - Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un
unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. - Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno
stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal
comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. - Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
11
Allegato I
Tabella liberamente determinata
Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010
(per le mediazioni obbligatorie)
Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 44;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 87;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 667;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600 ;
oltre Euro 5.000.000: Euro 4.600.
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo
accordo con tutte le parti.
12
Allegato II
Regole per la mediazione secondo modalita’ telematiche
REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE
Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di
mediazione offerto dall’Organismo di mediazione – iscritto al n. 60 del ROC.
(articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28), e può rappresentare una
modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una
maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si
applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato
costituisce parte integrante.
a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo
svolgimento della stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli
strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale
capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione,
dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi:
deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione.
L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una
piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di
processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato
elettronico.
La piattaforma integrata è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza
previsti dalla vigente normativa.
L’utilizzo del servizio telematico attraverso la piattaforma integrata è accessibile
dall’indirizzo web dedicato: https://www.mediazioniapec.it, previa registrazione, da
effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.
13
A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una
password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle
operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul
sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della
documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati
relativi all’iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.
b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.
L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali
comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera
tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione
non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile
qualora le parti consentano ad altri soggetti non autorizzati, l’utilizzo della procedura
telematica.
c) Incontro di mediazione
Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla
Segreteria, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni
riportate sul sito web www.mediazioniapec.it. L’incontro si svolge secondo le
modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni
riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione.
Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la
provenienza, con la firma digitale.
In assenza di firma digitale delle parti il mediatore invierà il verbale datato e firmato
telematicamente. Le parti firmeranno il verbale e la firma verrà autenticata da un
pubblico ufficiale. Il verbale firmato verrà poi inviato al mediatore per posta.