Tariffa per il servizio mediazioni
Dettagli Categoria: Modulistica Pubblicato 24 Luglio 2012
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.Le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva. A) SPESE DI AVVIO € 40,00+IVA 22% = € 48,80 – per scaglione da 250.001 ed oltre = € 90,00+IVA 22%= € 97,60 da versare a cura della parte proponente al momento del deposito della domanda e a cura della controparte al momento della sua adesione al procedimento. B) INDENNITA’ DI MEDIAZIONE: Le indennità dovute sono indicate nella tabella sotto rioprtata
VALORE DELLA LITE | SPESA PER CIASCUN CENTRO DI INTERESSE | |
IMPORTO BASE OLTRE IVA 22% (A) | MATERIE OBBLIG.OLTRE IVA 22% (B) | |
Fino a € 1.000 | € 65,00 | € 44,00 |
da € 1.001 a € 5.000 | € 130,00 | € 87,00 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 240,00 | € 160,00 |
da € 10.001 a € 25.000 | € 360,00 | € 240,00 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 600,00 | € 400,00 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000,00 | € 667,00 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800,00 | € 1.900,00 |
da € 2.500.001 a € 5 MIL | € 5.200,00 | € 2.600,00 |
oltre € 5.000.000 | € 9.200,00 | € 4.600,00 |
RIDUZIONI ED AUMENTI 1. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della colonna (A) della suindicata tabella: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti (Vedi Colonna (B)), salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli indicati ad eccezione di quello previsto dalla lettera b); e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento; 2. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento; 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. MODIFICHE AL DLGS 28/2010 Il Decreto del “Fare” ha modificato la tariffa per il servizio di mediazione. Ha previsto, infatti, un incontro di programmazione o preliminare, durante il quale, se le parti non raggiungono un accordo, non sono dovute indennità di mediazione.
CONVENZIONI
SONO PREVISTE SPESE DI AVVIO ED INDENNITA’ CONVENZIONATE PER COLORO CHE ADERISCONO ALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE CON APEC.